Prioprio a questa domanda la Corte di Cassazione austriaca di recedente ha dato una chiara risposta, stabilendo che il test del DNA non è l’unico strumento che può essere utilizzato per accertare la paternità biologica di un soggetto.
In particolare, nel caso di specie, il possibile padre del ricorrente si era rifiutato con veemenza di sottoporsi al test del DNA. Lo stesso, però, aveva riconosciuto di essere il padre di un fratello del ricorrente.
Durante il processo di primo grado, il perito all’uopo incaricato aveva accertato che il ricorrente era con praticamente assoluta certezza il fratello del figlio che il padre aveva riconosciuto. Da ciò, il Giudice adito aveva ritenuto di potere stabilire che, tramite questa prova, si poteva giungere alla conclusione che l’opposto era il padre del ricorrente.
Questa decisione era stata confermata altresì in secondo grado.
La Corte di Cassazione austriaca ha, infine, confermato che, per accertare la paternità biologica di un soggetto, non è necessario ricorrere al test del DNA. La paternità biologica può essere provata anche tramite altri mezzi istruttori.
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