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Il nostro Studio rappresenta i propri clienti in questioni relative al diritto di famiglia italiano ed austriaco così come in procedimenti successori in entrambi i Paesi.

Il diritto di famiglia riguarda in particolare gli ambiti del regime matrimoniale, delle separazioni e divorzi, della filiazione e del diritto agli alimenti. Il diritto successorio regolamenta le disposizioni sulle ultime volontà, le conseguenze legali dell’eredità, il diritto alla legittima ed il procedimento successorio.
Il nostro studio legale è il partner competente nel caso di separazioni o divorzi, oppure ove si vogliano fare valere diritti agli alimenti oppure ancora nel caso in cui si intendano fare valere diritti in procedimenti successori. Ciò sia nell’ambito del diritto italiano che in quello del diritto austriaco.
Noi rappresentiamo i nostri clienti nei procedimenti di divorzio in Italia ed in Austria e li supportiamo con la corretta consulenza nel caso di apertura di procedimenti successori in Italia od in Austria.
Specialmente nel caso di divorzi con partner che risiedono in Paesi diversi, è preliminare rispondere alla domanda relativa al diritto applicabile ed al foro competente. A seconda della situazione, il diritto di un Paese può presentare vantaggi rispetto al diritto dell’altro. Per esempio, secondo il diritto italiano, prima di ottenere il divorzio occorre svolgere e portare a termine la separazione. In Austria, invece, esiste solo il divorzio.

Patria potestà e diritto agli alimenti-Diritto di famiglia

La patria potestà ed il diritto agli alimenti sono regolamentati in modo differente a seconda del diritto applicabile. Per esempio, secondo il diritto italiano -che da questo punto di vista molto diverge dal diritto austriaco- se i genitori non sono sposati, spetta automaticamente ad entrambi la patria potestà. Se uno dei genitori si trasferisce in un altro Paese (per esempio la madre dall’Italia va a vivere in Austria) la patria potestà resta ad entrambi i genitori a meno che circostanze gravi non lo permettano. In quest’ultimo caso è possibile fare richiesta al Tribunale affinchè venga deciso che la patria potestà venga affidata solo ad uno dei genitori. Competente per tali questioni è sempre il Tribunale del luogo in cui il figlio ha la propria residenza abituale.
Attraverso la decisione sul diritto applicabile oppure sul luogo di residenza è possibile influenzare anche il diritto applicabile ed il foro competente. Il nostro team di Avvocati esperti può dare utile consulenza al riguardo.

Diritto delle successioni

Nel caso di morte di soggetto con l’ultima residenza in Austria oppure nel caso in cui in Austria si trovi in toto od in parte l’asse ereditario (es. immobili), alla procedura successoria si applica il diritto austriaco. In tale caso, il Tribunale (Bezirksgericht) territorialmente competente apre il procedimento successorio, nominando un Notaio che si occuperà dello svolgimento del procedimento stesso. Quindi, diversamente che in Italia, in Austria gli eredi non scelgono il Notaio ma quest’ultimo viene direttamente nominato dal Tribunale.
Il nostro Studio legale si impegna affinché i propri clienti possano fare valere al meglio i loro diritti nei procedimenti successori.
Altro aspetto molto importante in questa materia è la redazione del testamento. A quest’ultimo riguardo, il nostro Studio ha acquisto già consolidata esperienza e può offrire una consulenza appropriata, affinché il contenuto del testamento coincida davvero con le vere intenzioni di chi lo vuole redigere.

FAQ – Domande frequenti

Diritto internazionale di famiglia e delle successioni

La domanda di divorzio, di norma, si propone al Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi, in alternativa è competente il Tribunale ove risiede il convenuto. Tuttavia, è anche possibile determinare, di comune accordo, la competenza di un altro Tribunale.

In Austria vi sono 3 possibili procedimenti. Il primo, il più veloce e facile è il divorzio consensuale, in tal caso, le parti devono essere d’accordo sui seguenti punti: a chi verrà affidato il figlio minore, il mantenimento dei figli minori, il mantenimento tra i coniugi e la divisione dei beni acquistati durante il matrimonio.

Il secondo procedimento è il divorzio giudiziale, in questo caso trattasi di un contenzioso in cui la parte che deposita domanda di divorzio deve provare la colpa della fine del matrimonio.

Il terzo procedimento prevede la cristallizzazione di una separazione di fatto di 3 anni consecutivi e successivamente uno dei coniugi potrà richiedere, anche senza il consenso dell’altro o la colpa, il divorzio.

Il credito alimentare può essere richiesto presso il tribunale di residenza del creditore. Non è necessario avviare alcuna procedura nello Stato di residenza del debitore. La decisione in materia di alimenti è esecutiva in altri paesi dell’UE.

Il regolamento UE 2201/2003 prevede che per le controversie sull’affidamento è competente il Tribunale nel cui circondario il minore è domiciliato o risiede abitualmente al momento dell’azione.

Per le domande in materia di diritto successorio è competente la Pretura ove vi era l’ultimo luogo di residenza abituale del de cuius. 

La Pretura nomina un Notaio che gestisce tutta la procedura successoria. Il Notaio convoca i potenziali eredi e verifica lo stato del patrimonio ereditario, come ad esempio richieste alle Banche di esistenza di conti correnti intestati al de cuius. 

Una volta identificati gli eredi, questi avranno la possibilità o meno di accettare l’eredità con beneficio d’inventario ed il Notaio, nella prima ipotesi, incaricherà un perito per la stima dei beni ereditari.

Nel primo caso, l’erede risponderà degli eventuali debiti del de cuius limitatamente alla massa ereditaria, diversamente l’erede risponderà illimitatamente per i debiti ereditari.

Il procedimento termina con una delibera emessa dalla Pretura competente ove vengono indicati gli eredi e questa costituirà valida documentazione attestante la qualifica di erede per successive trascrizioni e/o comunicazioni.

Nel caso in cui non vi sono beni o la massa ereditaria presenta solo debiti, vi è un altro tipo di procedimento.

In Austria, la norma prevede che in mancanza di un testamento, si applica la successione legale.

Sono successori legittimi di prima linea: il coniuge, i figli.

Al coniuge sopravvissuto spetterà la quota di 1/3 mentre ai figli andrà il restante in parti uguali. Se il de cuius non ha figli, al coniuge spetterà l’intera quota.

Se un figlio e´ premorto al de cuius, succedono i di Lui figli

Sono successori legittimi di seconda linea: i genitori ed i fratelli dei genitori che succedono in caso di mancanza di successori di prima linea.

Se vi e´ il coniuge ed i successori di seconda linea, al coniuge spetterà la quota di 2/3.

Sono successori legittimi di terza linea: i nonni del de cuius che succedono in caso di mancanza di successori di prima e seconda linea.

La persona che ha convissuto per 3 anni prima della morte con il de cuius ha diritto di succedere allo stesso se non vi è un testamento o altri eredi.

La persona che ha prestato cure nei 3 anni prima della morte del de cuius per almeno 6 mesi ha diritto ad un legato che verrà calcolato in base alle cure prestate.

No, la tassa di successione è stata recentemente abrogata.

La quota legittima è sempre la metà della quota legale e su tale quota non si può disporre.

Nel caso di estromissione del successore previsto per legge, questo acquisirà un credito, in forza della quota legittima, a carico dell’erede o degli eredi testamentari. Se l’erede testamentario non provvederà a versare la quota spettante per legge, al successore legittimo non resta che procedere giudizialmente contro l’erede o gli eredi testamentari. 

I successori legittimi, in caso di donazione ad una terza persona che ha azzerato la massa ereditaria, possono richiedere la liquidazione della quota sulla base della donazione effettuata.

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