Con l’odierno post, vogliamo fornire alcuni cenni sulla forma del contratti di compravendita immobiliare secondo il diritto austriaco: tale contratto può essere concluso teoricamente anche in forma verbale. In particolare, la Legge austriaca non prevede che il contratto di compravendita immobiliare di per sé debba essere un atto pubblico né che debba avere la forma scritta. Chiaramente, però, trattandosi di un contratto che generalmente impegna le due parti contraenti relativamente ad obbligazioni di una certa importanza, è sempre opportuno che gli accordi conclusi fra le parti contraenti vengano fissati in un documento scritto. Oltre a ciò occorre considerare che la validità del contratto di compravendita immobiliare non comporta automaticamente il passaggio di proprietà dell’immobile dal venditore all’acquirente.
Ciò perché, secondo il diritto austriaco, tale passaggio di proprietà si attua solamente a seguito della trascrizione del contratto presso il Registro Immobiliare territorialmente competente. A questo proposito, evidenziamo che il contratto di compravendita può essere trascritto solo se la sottoscrizione della dichiarazione in esso contenuta, con la quale il venditore conferma di essere d’accordo alla tra-scrizione della proprietà in favore dell’acquirente, viene autenticata da un Notaio oppure dal Tribunale.
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